L'accostamento tra "cautele reali" e "proporzionalità" traccia la prospettiva di indagine: verificare se il principio funga da valida guida nell'esercizio del potere coercitivo, in modo da scongiurare che l'appello alle finalità di repressione e di prevenzione delle attività criminose possa corroborare inclinazioni, fatali, dell'autorità ad abusare dei provvedimenti interinali. La verifica restituisce un quadro composito, misto di storia, ideologie, influenze, anche sovranazionali. L'impostazione sistematica, che colloca le "disposizioni generali" nel titolo dedicato alle sole misure cautelari personali, e la natura monomorfa del vincolo reale sembrerebbero escludere l'applicabilità dell'art. 275 c.p.p., con i criteri di idoneità, proporzionalità e minima offensività ivi contenuti, e, quindi, parrebbero negare la possibilità stessa di ricercare il corretto punto di equilibrio tra scopi cautelari e compressione dei diritti del sequestrando.