Il presente volume è un primo commento pratico a questa importantissima legge di riforma. Uno strumento utile per tutti gli operatori del settore e non solo. È stata definitivamente approvata la delega per la riforma del processo penale contenuta all'art. 1, commi 1-28 della l. n. 134 del 2021, peraltro già operativa per quanto attiene all'art. 2 dove è prevista, fra le altre modifiche al codice di procedura ed a quello penale, la sospensione del decorso della prescrizione dopo la decisione di primo grado (art. 161-bis c.p.) e la pronuncia dell'improcedibilità per superamento dei tempi di svolgimento dei giudizi di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.). Questa parte della riforma è stata oggetto di approfondimento da parte di Romano Bartolomeo e Marandola Antonella, in «La Riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive», 2022, Pacini. Ora con l'approvazione dei d.lgs. n. 150 (99 articoli di riforma della giustizia penale), del d.lgs. n. 151 del 2022 relativo all'attuazione della delega relativamente all'ufficio del processo), nonché con il coordinamento di due norme (artt. 282-bis c.p.p. e 64-bis disp. att.) di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (recante norme in materia di giustizia civile) il quadro della riforma si completa. Va anche richiamata la l. n. 71 del 2022 di riforma dell'ordinamento giudiziario, contenente, per un verso, soprattutto la riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, per un altro la previsione contenuta all'art. 13 relativamente all'organizzazione dell'ufficio della procura della repubblica il cui contenuto è richiamato implicitamente all'art. 41, lett. o) del d.lgs. n. 150 del 2022 che introduce l'art. 127-bis disp. att. c.p.p. dando attuazione alla direttiva n. 9, lett. i) della l. n. 134 del 2021 relativamente ai criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. La riforma poggia su tre pilastri: la riforma del sistema sanzionatorio (modifiche al codice penale); la riforma del processo penale, adeguando molti istituti e raccordandoli con il mutato impianto delle pene; l'introduzione della giustizia riparativa tesa a conciliare autore del reato, vittima dello stesso e comunità, attraverso mezzi, strutture e personale adeguato al fine conciliativo.