Alla luce dell'ampia portata del- le motivazioni utilizzate dalla giurisprudenza costituzionale per dichiarare l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa, ci si interroga se nel nostro ordinamento emergano fondate ragioni per ritenere che la coppia che si propone di accedere alla maternità surrogata altruistica sia portatrice di interessi che hanno valore sovraordinato. Una volta argomentata un'interpretazione del divieto di cui all'art. 12, comma 6, legge n. 40/2004 meno restrittiva dei diritti, il lavoro verifica se la costituzione del rapporto di filiazione possa essere effetto tipicamente riconducibile agli atti giuridici riferibili alla coppia che ha espresso il consenso all'accesso alla pratica e alla donna portante che ha rinunziato a dichiarare la propria maternità. Impostazione che consente di articolare un complesso di regole anche in assenza di una normativa espressa e di porre limiti che si rivelino compatibili con i modelli generalmente accolti nell'esperienza di altri ordinamenti. L'impianto argomentativo si rivela inoltre di particolare attualità se riferito al controverso tema della conformità all'ordine pubblico degli atti di nascita stranieri.