Durante la crisi pandemica l'art. 2087 c.c. è stato più volte evocato, in tema di valutazione dei rischi e di pretesi obblighi vaccinali. Ma la norma ha dimostrato, anche attraverso l'interpretazione che ne ha fornito il legislatore, che essa non si presta a rendere obbligatorie misure atipiche impossibili. La norma del codice, infatti, richiede che l'imprenditore si adegui costantemente alla migliore scienza ed esperienza disponibili garantendo i più elevati standard di tutela. Ciò, beninteso, laddove vi siano certezze scientifiche e dati esperienziali tali da poter essere conosciuti e apprezzati, imponendosi altrimenti una responsabilità che trascende verso forme di responsabilità oggettiva o semi-oggettiva. Ad ogni modo, l'art. 2087 c.c. è ancora la norma "chiave" della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro in un triplice senso: è "chiave" perché gioca un ruolo ancora centrale in quel sistema; è chiave perché lo chiude; infine, è "chiave" di lettura, che consente di ricavarne i princìpi generali.