La fiscalità delle operazioni straordinarie costituisce area di particolare complessità per una serie di ragioni. Innanzitutto l'incertezza relativa al suo perimetro posto che non esiste una sua definizione normativa. Ancora, la circostanza che, pur all'interno dello stesso tributo, l'area coinvolge soggetti di diversa natura (enti, societari e non, persone fisiche, soggetti fiscalmente residenti e non) e standard contabili differenti (vuoi i principi contabili nazionali, vuoi gli IAS/IFRS 2) con conseguente sua possibile variabilità (p.e. la fiscalità legata al bilancio d'esercizio o, secondo la nomenclatura IAS/IFRS, bilancio separato). Si consideri peraltro che le operazioni straordinarie sono interessate dalla fiscalità non solo in quanto tali, ossia come operazioni, ma anche in quanto contemplate in atti negoziali che ne prevedono e ne disciplinano l'esecuzione; abbiamo dunque una fiscalità dell'operazione in sé considerata, variabile in funzione del soggetto e/o del tributo considerato (p.e. società e socio) ed una fiscalità dell'atto che contempla l'operazione straordinaria. Non solo, ma l'atto che contempla e disciplina tra le parti l'operazione straordinaria può contenere pattuizioni (p.e. price adjustment, indemnity, gross up, earn out, clausole di garanzia, ecc.) il cui trattamento fiscale coinvolge, in una prospettiva per così dire dinamica, che guardi all'esecuzione delle pattuizioni medesime, anche tributi diversi da quelli c.d. d'atto (p.e. le imposte sui redditi) generandosi in tal modo l'intrecciarsi della fiscalità dell'operazione con quella dell'atto e della sua esecuzione. Come si vedrà scorrendo i singoli contributi di questo volume, le ragioni testé illustrate spiegano il perché la fiscalità della categoria, valutata nel suo complesso, risulti priva di sistematicità, dispersa in una serie di discipline, il cui studio unitario - confermato del resto dalle numerose pubblicazioni dedicate all'argomento - si deve vuoi ad alcuni regimi comuni all'interno della disciplina di singoli tributi, vuoi alla fungibilità delle operazioni considerate, vuoi infine all'attenzione che, in una prospettiva anti-elusiva, il legislatore tradizionalmente riserva a molte delle operazioni che la compongono considerandole un terreno fertile per l'ottenimento di vantaggi fiscali indebiti. Insomma, la straordinarietà non esprime affatto il riconoscimento di un regime tributario speciale, neppure ove si consideri la disciplina del singolo comparto impositivo.