Il diritto dei beni culturali ha subito talune recenti innovazioni che inducono ad un nuovo interessamento per il settore in ragione della natura giuridica, materiale o meno, del bene culturale medesimo. In anni recenti, dapprima, il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, ha inserito nel codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42, all'art. 7-bis) la tutela delle c.d. "espressioni di identità culturale collettiva", successivamente, il d.l. 8 agosto 2013, n. 91 , ha esteso tale disciplina alle "attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali"; in seguito, la legge 8 marzo 2017, n. 44, nel modificare la legge 20 febbraio 2006, n. 77 , ha introdotto il riferimento agli "elementi del patrimonio culturale immateriale"; da ultimo, la legge n. 133/2020 ha autorizzato la ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, meglio nota come "Convenzione di Faro", con conseguente entrata in vigore della medesima per la Repubblica italiana in data 1° aprile 2021. Interventi legislativi che, nell'introdurre nuove disposizioni o nel novellare quelle esistenti, pongono l'attenzione sul c.d. "bene culturale immateriale" e, più in generale, sul c.d. "patrimonio culturale immateriale", in contrapposizione alla famigliare nozione codicistica di "patrimonio culturale", a sua volta frutto di una, ormai secolare, tradizione giuridica interna, fondata sulla tutela delle "cose" munite d'interesse culturale o - nel seguire la terminologia invalsa nel diritto amministrativo all'indomani dei lavori della c.d. "Commissione Franceschini" - sulla protezione della "testimonianza materiale avente valore di civiltà". Il diritto pattizio dell'UNESCO - inerente alla Convenzione di Parigi del 3 novembre 2003 - aveva posto l'attenzione sul tema dell'immaterialità, quale naturale sviluppo della protezione assicurata dai precedenti accordi in materia di beni culturali...