Pochi anni dopo la promulgazione del Codice Civile ad oggi vigente, Biondo Biondi osservava come in esso fosse "contradittoria e incoerente" la sistemazione della donazione, definita esplicitamente "come 'contratto' (art. 769), mentre la trattazione viene avulsa dalla sede dei contratti per essere aggregata, a guisa di appendice, al lib. II 'Delle successioni'. In precedenza Pietro Bonfante già aveva evidenziato le difficoltà sistematiche rilevabili nell'esperienza compilatoria francese, successivamente recepite nel Codice Pisanelli del 1865, ove tuttavia non solo la donazione trovava la sua sedes materiae in una partizione a sé stante (tit. 3 'Delle donazioni'), ma era persino definita meramente 'atto' (art. 1050), tradendo forse l'imbarazzo dei compilatori nella relativa identificazione come istituto. Più di recente è stato osservato che "la donazione è uno degli istituti di cui è controversa oltre la configurazione anche la stessa collocazione nel sistema giuridico".