La figura del danno biologico è stata anatomizzata, da dottrina e giurisprudenza, in quei settori nei quali compare più frequentemente, ovvero la circolazione stradale e l'attività medica. Quest'ultima, in particolare, è stata investita come detto dal D.L. 158/2012, conv., con modif., dalla L. 189/2012, che delinea, nell'art. 3, un'area di non punibilità a favore di tutti gli operatori sanitari che commettano un reato lievemente colposo nel rispetto delle linee-guida e delle buone prassi. Tale disposizione è già stata inviata alla Corte costituzionale dal tribunale di Milano. Capitoli ad hoc sono dedicati alla consulenza medico-legale (che costituisce l'aspetto più importante di ogni processo sul danno biologico, perché "dà un prezzo" alle lesioni subite), al danno da vita malformata (poiché nel 2012 la Cassazione, per la prima volta, ha riconosciuto, al soggetto che al momento della nascita presenti gravi patologie destinate a menomarlo per l'intera esistenza, la legittimazione a far valere il danno ricollegabile all'omessa diagnosi prenatale), al danno esistenziale (figura ormai ridotta in schiavitù dal danno biologico, di cui rappresenta l'aspetto dinamico-relazionale), al danno biologico causato da sinistri stradali (che presenta aspetti di particolare interesse sul piano teorico) e ai criteri di liquidazione del danno biologico.