La Legge 13 aprile 1988, n. 117, declina la responsabilità civile dei magistrati nonché il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie: le disposizioni della legge predetta si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.