Gli artt. 1 e 14 l. 27 febbraio 1985, n. 52, che hanno modificato, rispettivamente, l'art. 2659 cod. civ., in tema di trascrizione, e l'art. 2839 cod. civ. in tema di formalità per l'iscrizione ipotecaria, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina dominante, non hanno risolto l'antico dilemma sulla c.d. capacità immobiliare delle associazioni non riconosciute. La vera innovavazione in materia è costituita dall'art. 5, comma 2, l. 11 agosto 1991, n. 266, a norma del quale le organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica, se iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, possono acquistare beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e accettare donazioni e lasciti testamentari.