Il tema del negozio giuridico scaturisce dal primato della volontà individuale. Superato il particolarismo di antico regime, la costruzione di una «parte generale», destinata a regolare compiutamente gli atti che producono effetti patrimoniali, rispondeva alle istanze di ordine sistematico provenienti dalla società civile. Non mancarono le critiche alla elaborazione prima teorica poi normativa di tale «parte», sollevate da chi, lasciandosi abbagliare dalla prospettiva astorica, tacciò la teoria negoziale di astrazione. Altri studiosi, imbevuti di cultura marxista, ebbero a giudicarla alla stregua di uno strumento di dominio delle masse. Sia quel che sia, il legislatore del '42, anziché abiurare la dottrina del negozio giuridico, preferì intessere una parte generale del contratto, estensibile cum grano salis al testamento. In quest'ordine di riflessioni l'autore, dopo aver focalizzato l'attenzione sui fondamenti storico-culturali della categoria di matrice pandettistica, affronta in modo originale le correlazioni fra atto di ultima volontà e accordo.