Il fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte solleva importanti interrogativi con riferimento ai rapporti patrimoniali che possono instaurarsi tra «figlio unilaterale» e c.d. «genitore sociale». In caso di disgregazione della famiglia, la posizione del genitore sociale assume, nel superiore interesse del minore, una particolare significatività nella dimensione relazionale ed affettiva, implicando la contestuale attivazione degli obblighi di assistenza della prole di cui all'art. 30 cost., con l'insieme dei diritti e dei doveri ascrivibili al concetto di genitorialità. Viene indagata la consistenza di tali diritti e doveri, intesi come proiezione patrimonialistica della genitorialità, quale «rapporto» (affettivo, educativo, associativo e comunitario) fondato sulla reciproca solidarietà, morale e materiale che, accedendo al nucleo affettivo in cui si forma e sviluppa la personalità umana, trascende i limiti derivanti dalla biologia e dagli status. Nel contempo si affrontano alcuni problemi derivanti dalla perdita di coordinamento sistematico che il nuovo assetto della genitorialità induce rispetto alla normativa successoria, preconizzando linee guida di una riforma del sistema della successione necessaria, ispirate al mantenimento (con adeguati adattamenti) e non all'abolizione del sistema. Particolare attenzione è dedicata alla recente giurisprudenza di legittimità e costituzionale che ha riconosciuto rilevanza giuridica a situazioni di fatto tradizionalmente ignorate dal diritto, come la convivenza more uxorio, viceversa oggi fatta assurgere a paradigma per la qualificazione delle convivenze meritevoli di tutela.