
Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a:
- PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti
chi sono e cosa posso fare per te.
- SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome
e cognome.
- FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa e il
cartellino di riconoscimento.
- DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o
indirizzarti alle persone e agli organi competenti.
- FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole
il tuo contatto con l'insieme dei servizi sanitari.
- GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e
ambientali.
- FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali
e familiari.
- RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini.
- AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e
dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti quotidiani
di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in
grado di farlo da solo.
- INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza,
condividerli con te, proporti le possibili soluzioni,
operare insieme per risolvere i problemi.
- INSEGNARTI quali sono i comportamenti più
adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto
delle tue scelte e stile di vita.
- GARANTIRTI competenza, abilità e umanità nello
svolgimento delle tue prestazioni assistenziali.
- RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e
garantirti la riservatezza.
- ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando
hai bisogno.
- STARTI VICINO quando soffri, quando hai paura,
quando la medicina e la tecnica non bastano.
- PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a
migliorare le risposte assistenziali infermieristiche
all'interno dell'organizzazione.
- SEGNALARE agli organi e figure competenti le
situazioni che ti possono causare danni e disagi.
IL CODICE DEONTOLOGICO (maggio 1999)
Articolo 1. Premessa
1.1. L'infermiere è l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma abilitante e
dell'iscrizione all'Albo professionale, è responsabile
dell'assistenza infermieristica.
1.2. L'assistenza infermieristica è
servizio alla persona e alla collettività. Si realizza
attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di
natura tecnica, relazionale ed educativa.
1.3. La responsabilità dell'infermiere
consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel
rispetto della vita, della salute, della libertà e della
dignità dell'individuo.
1.4. Il Codice deontologico guida
l'infermiere nello sviluppo della identità professionale e
nell'assunzione di un comportamento eticamente responsabile.
E’ uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti
che può attendersi dall'infermiere.
1.5. L'infermiere, con la
partecipazione ai propri organismi di rappresentanza,
manifesta la appartenenza al gruppo professionale,
l'accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e
l'impegno a viverli nel quotidiano.
Articolo 2. Principi etici della
professione
2.1. Il rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione
è condizione essenziale per l'assunzione della responsabilità
delle cure infermieristiche.
2.2. L'infermiere riconosce la salute
come bene fondamentale dell'individuo e interesse della
collettività e si impegna a tutelarlo con attività di
prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. L'infermiere riconosce che tutte
le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste
indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed
economica, dalle cause di malattia.
2.4. L'infermiere agisce tenendo conto
dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della
cultura, etnia e sesso dell'individuo.
2.5. Nel caso di conflitti determinati
da profonde diversità etiche, l'infermiere si impegna a
trovare la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di
volontà profondamente in contrasto con i principi etici della
professione e con la coscienza personale, si avvale del
diritto all'obiezione di coscienza.
2.6. Nell'agire professionale,
l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione
all'autonomia e al bene dell'assistito, di cui attiva le
risorse anche quando questi si trova in condizioni di
disabilità o svantaggio.
2.7. L'infermiere contribuisce a
rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso
ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le
priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità
professionale.
Articolo 3. Norme generali
3.1. L'infermiere aggiorna le proprie
conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione
critica sull'esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la
sua competenza.
L'infermiere fonda il proprio operato su
conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla
persona le cure e l'assistenza più efficaci.
L'infermiere
partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la
ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di
migliorare l'assistenza infermieristica.
3.2. L'infermiere assume
responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e
ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di
esperti. Riconosce che l'integrazione è la migliore
possibilità per far fronte ai problemi dell'assistito;
riconosce altresì l'importanza di prestare consulenza, ponendo
le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità
professionale.
3.3. L'infermiere riconosce i limiti
delle proprie conoscenze e competenze e declina la
responsabilità quando ritenga di non poter agire con
sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione
e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha
esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive
di guida che possono costituire rischio per la persona.
3.4. L'infermiere si attiva per
l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività
quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza
professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo
divenire della riflessione etica.
3.5. L'agire professionale non deve
essere condizionato da pressioni o interessi personali
provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese,
associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere
gli interessi dell’assistito.
L'infermiere non può
avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire
vantaggi per sé od altri.
L'infermiere può svolgere forme
di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente:
è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che
questa avvenga occasionalmente.
3.6. L'infermiere, in situazioni di
emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi
tempestivamente per garantire l'assistenza necessaria. In caso
di calamità, si mette a disposizione dell'autorità
competente.
Articolo 4. Rapporti con la persona
assistita
4.1. L'infermiere promuove, attraverso
l'educazione, stili di vita sani e la diffusione di una
cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di
rapporti tra servizi e operatori.
4.2. L'infermiere ascolta, informa,
coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni
assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di
assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere
le proprie scelte.
4.3. L'infermiere, rispettando le
indicazioni espresse dall'assistito, ne facilita i rapporti
con la comunità e le persone per lui significative, che
coinvolge nel piano di cura.
4.4. L'infermiere ha il dovere di
essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le
influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione
con la persona.
4.5. L'infermiere, nell'aiutare e
sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le
informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il
livello di comunicazione alla capacità del paziente di
comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di
informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il
diritto alla scelta di non essere informato.
4.6. L'infermiere assicura e tutela la
riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella
raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a
ciò che è pertinente all'assistenza.
4.7. L'infermiere garantisce la
continuità assistenziale anche attraverso l'efficace gestione
degli strumenti informativi.
4.8. L'infermiere rispetta il segreto
professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima
convinzione e come risposta concreta alla fiducia che
l'assistito ripone in lui.
4.9. L'infermiere promuove in ogni
contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di
sicurezza psicofisica dell'assistito e dei familiari.
4.10. L'infermiere si adopera affinché
il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento
straordinario e motivato, e non metodica abituale di
accudimento. Considera la contenzione una scelta condivisibile
quando vi si configuri l'interesse della persona e
inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità
istituzionali.
4.11. L'infermiere si adopera affinché
sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto
alle scelte terapeutiche, in relazione all'età ed al suo grado
di maturità.
4.12. L’infermiere si impegna a
promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne
limitano lo sviluppo o l'espressione di sé, quando la famiglia
e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.
4.13. L’infermiere che rilevi
maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve
mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare,
ove necessario, l'autorità competente.
4.14. L'infermiere si attiva per
alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si
impegna a ricorrere all'uso di placebo solo per casi
attentamente valutati e su specifica indicazione medica.
4.15. L'infermiere assiste la persona,
qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine
della vita, riconoscendo l'importanza del conforto ambientale,
fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L'infermiere
tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e
terapeutici non coerenti con la concezione di qualità della
vita dell'assistito.
4.16. L'infermiere sostiene i
familiari dell’assistito, in particolare nel momento della
perdita e nella elaborazione del lutto.
4.17. L'infermiere non partecipa a
trattamenti finalizzati a provocare la morte dell'assistito,
sia che la richiesta provenga dall'interessato, dai familiari
o da altri.
4.18. L'infermiere considera la
donazione di sangue, tessuti ed organi un'espressione di
solidarietà. Si adopera per favorire informazione e sostegno
alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere.
Articolo 5. Rapporti professionali con
colleghi e altri operatori
5.1. L'infermiere collabora con i
colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo
specifico apporto all'interno dell'équipe.
Nell’ambito
delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale
contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.
5.2. L'infermiere tutela la dignità
propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al
rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità
di opinione non ostacoli il progetto di cura.
5.3. L'infermiere ha il dovere di
autovalutarsi, e di sottoporre il proprio operato a verifica,
anche ai fini dello sviluppo professionale.
5.4. Nell'esercizio autonomo della
professione l'infermiere si attiene alle norme di
comportamento emanate dai Collegi Ipasvi.
5.5. L'infermiere tutela il decoro del
proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il
rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria.
5.6. L'infermiere è tenuto a segnalare
al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla
deontologia, attuato dai colleghi.
Articolo 6. Rapporti con le
istituzioni
6.1. L'infermiere, ai diversi livelli
di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo
sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il
rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo utilizzo delle
risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
6.2. L'infermiere compensa le carenze
della struttura attraverso un comportamento ispirato alla
cooperazione, nell'interesse dei cittadini e dell'istituzione.
L'infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando
vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga
pregiudicato il suo prioritario mandato professionale.
6.3. L'infermiere, ai diversi livelli
di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a
darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la
situazione più favorevole.
6.4. L'infermiere riferisce a persona
competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza
che possa pregiudicare l'assistenza infermieristica o la
qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti
sulla persona.
6.5. L'infermiere ha il diritto e il
dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui
sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la
qualità delle cure o il decoro dell'esercizio
professionale.
Articolo 7. Disposizioni finali
7.1. Le norme deontologiche contenute
nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza è
punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.
7.2. I Collegi Ipasvi si rendono
garanti, nei confronti della persona e della collettività,
della qualificazione dei singoli professionisti e della
competenza acquisita e
mantenuta.